Informativa Economica di Sistema (IES): termine per la presentazione delle domande il 31 luglio

L’Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale da rendere all’AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media, tra i quali gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste.

Il decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1, consente, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, che l’assemblea ordinaria delle società sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Nel caso in cui il bilancio 2019 non sia stato ancora approvatoper motivazioni diverse da quelle di seguito riportate, l’operatore è tenuto a riportare nelle note tale circostanza, specificando che si tratta di stime.

L’Autorità, dunque, in linea con la previsione di legge, consente alle predette società, se e nei limiti in cui si avvarranno della disposta deroga, di inviare la comunicazione della “Informativa Economica di Sistema” per l’anno 2020 sino alla data ultima del 30 settembre 2020 (anziché del 31 luglio 2020).

La comunicazione all’Informativa Economica di Sistema è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media e riguarda i dati anagrafici ed economici sull’attività svolta dagli operatori interessati, al fine di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge (tra i quali si ricordano, a mero titolo esemplificativo, le analisi di mercato, la Relazione Annuale, l’annuale valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni e la verifica dei relativi limiti, le indagini conoscitive) e consentire l’aggiornamento della base statistica degli operatori di comunicazione.

L’Autorità ha disciplinato l’Informativa Economica di Sistema, da ultimo con la  delibera n. 397/13/CONS, come modificata dalla delibera n. 235/15/CONS e dalla delibera n. 147/17/CONS.

I soggetti obbligati sono gli operatori di rete,i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità (ivi compresi i soggetti che esercitano attività di pubblicità online e pubblicità cinematografica), le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali.

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